Il Codice etico è stato approvato dall’Assemblea dei soci di Federcounseling in data 26 giugno 2014. La presente versione risulta essere la revisione n° 2 del 5 giugno 2015.
CODICE ETICO
Art. 1
Scopo del codice
Il codice etico configura una serie di principi e linee guida di comportamento cui hanno l’obbligo di attenersi tutte le associazioni di categoria professionale di counseling che aderiscono a Federcounseling, al fine di preservare e accrescere il decoro, la professionalità e la forza sociale del counseling, in accordo con l’applicazione della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”.
Art. 2
Principi generali
- Le associazioni aderenti a Federcounseling condividono pienamente i principi ispiratori e gli obiettivi della federazione.
- Le associazioni aderenti hanno preso visione dello Statuto, dei regolamenti, del codice etico e delle regole di funzionamento interno di Federcounseling, accettandone l’osservanza.
- Le associazioni aderenti sono tenute ad esplicare la propria attività con rigore, trasparenza e correttezza; si impegnano, altresì, alla veridicità delle informazioni rese pubbliche.
- Le associazioni aderenti sono tenute a mantenere alti la dignità ed il decoro della professione del counseling e si impegnano a contrastare qualsiasi comportamento ispirato da disonestà, inganno o frode.
- Le associazioni aderenti rilasciano ai propri iscritti, in regola con i requisiti interni dell’associazione, l’attestato di qualità e di qualificazione dei servizi ai sensi dell’art. 4 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
- Le associazioni aderenti devono essere in regola con i requisiti previsti dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Art. 3
Doveri verso i cittadini-utenti
- Le associazioni aderenti a Federcounseling garantiscono che i propri iscritti abbiano effettuato un percorso di formazione al counseling, mediante valutazione documentale ed esame di ammissione.
- Le associazioni aderenti riconoscono (e verificano sul mantenimento degli standard di riconoscimento) percorsi formativi al counseling che abbiano i requisiti adottati da Federcounseling ed eventualmente aggiornati in successive revisioni. Attualmente i requisiti formativi richiesti sono:
– programmi con contenuti coerenti con la figura professionale del counselor;
– corso triennale con un monte ore pari ad almeno 450 tra teoria e pratica;
– tirocinio, supervisione e crescita personale di almeno 50 ore;
– modalità di verifica dell’apprendimento sia in itinere che finale.
- Le associazioni aderenti sono allineate ai parametri professionali della European Association for Counselling (EAC) che prevedono:
– corso triennale di 450 ore di formazione teorico-pratica;
– crescita personale individuale di almeno 50 ore;
– attività di counseling svolta in maniera prevalente e/o continuativa di almeno 450 ore con una regolare attività di supervisione di almeno 45 ore ogni 3 anni (1 ora di supervisione ogni 10 ore di attività).
- Le associazioni aderenti, per il mantenimento del livello di iscrizione, richiedono e verificano l’aggiornamento, la supervisione e la formazione permanente dei professionisti iscritti.
- Le associazioni aderenti richiedono e verificano che i propri iscritti abbiano stipulato un’assicurazione professionale.
- Le associazioni aderenti adottano un codice di condotta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4 e vigilano affinché i professionisti lo rispettino.
- Le associazioni aderenti prevedono una procedura per possibili reclami e segnalazioni da parte del consumatore.
Art. 4
Ammissione a Federcounseling
- Sono ammesse a Federcounseling tutte le associazioni di categoria professionale di counseling che rispondano ai requisiti richiesti e che ne condividano scopi e principi ispiratori.
- Le associazioni di categoria professionale di counseling che intendono associarsi a Federcouseling devono inviare la domanda di ammissione direttamente al Consiglio Direttivo della federazione, corredata dalla documentazione necessaria alla verifica dei requisiti.
- Federcounseling si riserva la verifica della domanda attraverso l’analisi documentale e dei canali d’informazione pubblici dell’associazione che richiede l’ammissione, onde accertare la corrispondenza ai requisiti richiesti. La domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo una volta sentito il parere vincolante dei Probiviri.
- Federcounseling dà risposta alla domanda di ammissione entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa. Se i requisiti non corrispondono ci sarà una convocazione da parte del presidente dei Probiviri. Il collegio stabilisce i tempi entro cui le associazioni opereranno le modifiche necessarie; nel frattempo l’associazione richiedente può essere inserita come membro temporaneo pagando la quota intera annuale stabilita dal Consiglio Direttivo senza figurare nel sito fino al momento dell’adeguamento completo dei requisiti.
- Le associazioni ammesse a Federcounseling danno comunicazione ai loro iscritti e alle scuole dell’adesione alla federazione.
Art. 5
Doveri reciproci delle Associazioni aderenti
- Le associazioni aderenti a Federcounseling assumono e garantiscono il principio del reciproco rispetto.
- Le associazioni aderenti possono esprimere le proprie opinioni anche se in contrasto con quelle di altre Associazioni di categoria professionale, ma sono tenute a non denigrare queste ultime o il loro operato in qualsiasi forma; sono tenute, inoltre, a tenere comportamenti tali da non danneggiare, screditare o compromettere l’immagine di Federcounseling e delle altre associazioni ad essa aderenti.
- Le associazioni aderenti non inviano materiale informativo direttamente ai soci e alle scuole delle altre associazioni; danno, tuttavia, comunicazione alle altre confederate di qualsiasi iniziativa, evento o informazione ritenuta importante, nello spirito della condivisione della conoscenza e dell’arricchimento reciproco.
- Possono essere individuati eventi patrocinati da Federcounseling riportando anche i loghi delle associazioni interessate.
- Possono essere organizzati eventi o iniziative tra singole associazioni aderenti, nello spirito della sinergia e collaborazione.
Art. 6
Comportamenti contrari al codice
In caso di segnalazione, comunque pervenuta, di comportamenti ritenuti in contrasto con i principi enunciati dal presente codice etico da parte di un’associazione di categoria professionale o di un membro degli organi direttivi, il Consiglio Direttivo di Federcounseling invia gli atti al Collegio dei Probiviri per l’espletamento delle sue mansioni e competenze.
Per la violazione dello Statuto, dei regolamenti e del codice etico, a seconda della gravità della condotta, sono previste le seguenti sanzioni: ammonimento; censura; sospensione; decadenza.
APPENDICE AL CODICE ETICO
REGOLAMENTO DISCIPLINARE FEDERCOUNSELING
Art. 1
Provvedimenti disciplinari
Le associazioni aderenti che non osserveranno i principi e le norme del presente codice incorreranno nelle sanzioni previste dal presente regolamento disciplinare, che è parte integrante del codice etico
Art. 2
Competenza disciplinare
Il Collegio dei Probiviri è l’organo competente a deliberare per tutte le controversie e per l’adozione dei provvedimenti disciplinari. È tenuto a riferire all’Assemblea dei soci e al Consiglio Direttivo. Il giudizio è inappellabile.
Art. 3
Procedura
Il Collegio dei Probiviri è tenuto a:
- a) raccogliere testimonianze con diritto di informazione dell’interessato;
- b) ascoltare l’interessato o il legale da lui nominato.
Art. 4
Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari possono essere:
- a) ammonimento;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) decadenza.
Art. 5
Ammonimento e Censura
Comportano ammonimento o censura:
- a) comportamenti contrari agli interessi della federazione;
- b) inosservanza dello Statuto e/o dei regolamenti;
- c) comportamenti deontologicamente scorretti.
Art. 6
Sospensione
Comportano sospensione temporanea:
- a) comportamenti sanzionati da disposizioni di Legge;
- b) gravi comportamenti, deontologicamente scorretti, nei confronti delle associazioni federate;
- c) inosservanza dello Statuto e dei regolamenti dopo un mese dalla censura.
Art. 7
Decadenza da Federcounseling
Comportano la decadenza:
- a) comportamenti gravemente contrari agli interessi della federazione;
- b) comportamenti professionali gravemente scorretti;
- c) inosservanza dello Statuto e dei regolamenti dopo un mese dalla sospensione;
- d) mancato pagamento della quota associativa annuale;
- e) ostacolare con il proprio comportamento il raggiungimento degli scopi della federazione.
Art. 8
Reiscrizione
L’Associazione radiata dalla federazione può reiscriversi venute meno le cause della radiazione e trascorso un congruo periodo di tempo, stabilito dal Collegio dei Probiviri.