L’Italia riparte animata da un gran desiderio di riprendere le relazioni e il lavoro, tuttavia è importante non avere fretta e mantenere alta l’attenzione per evitare la ripresa del contagio.
Occorre fare appello al senso etico di tutti per tutelare la salute, che è il bene più prezioso da possedere.
Il 15 maggio 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-Legge n.33, che ha introdotto nuove misure per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, indicando nel 18 maggio la ripresa degli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Le linee guida che prescrivono i protocolli sanitari da attuare nelle varie attività lavorative sono contenute del DPCM del 17 maggio 2020.
Pertanto per quanto riguarda la gestione degli studi professionali e della formazione occorre attenersi a quanto disposto nell’articolo 1, punto II e nel punto I, comma q.
Gli studi professionali continueranno a favorire con il cliente modalità di collegamento a distanza, laddove possibile, in caso contrario per ricevere i clienti si dovranno garantire i protocolli sanitari contenuti nell’Allegato n. 17 a pag. 117 (Uffici aperti al pubblico), del DPCM.
Se il professionista è titolare di uno studio individuale sarà sua cura osservare tutte le misure necessarie a assicurare le norme di sicurezza.
Se il professionista utilizza una stanza parte di uno studio associato o di più studi accorpati insieme, occorre verificare con la proprietà e/o con gli altri affittuari che tutte le linee guida siano rispettate (organizzazione sala d’aspetto, bagni, spazi comuni, sanificazione, cartellonistica, etc.)
Si ricorda che è vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, che occorre rispettare l’obbligo di distanziamento (almeno un metro), che vige l’obbligo di indossare la mascherina in un luogo chiuso, aperto al pubblico, o fuori quando non sia garantita la suddetta distanza e che è necessario integrare queste disposizioni con quelle delle varie Ordinanze Regionali pubblicate.
Si rende necessario integrare le linee guida e i protocolli di sicurezza previsti a livello nazionale con le linee guida redatte dalle singole Regioni in cui si esercita la professione.
La formazione è ancora vietata in presenza, l’art. 1, c.q, del DPCM dispone:
“Le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza”.
Tali disposizioni, recita l’art.11, si applicano dal 18 maggio al 14 giugno 2020. Tuttavia il Dl. n.33 ha fissato come termine ultimo delle misure il 31 luglio 2020.
Restiamo, perciò, in attesa che il Governo risolva questa incongruenza.
Il counseling di gruppo viene assimilato alla formazione, pertanto sarà possibile effettuarlo soltanto a distanza.
– Regione Abruzzo
– Regione Basilicata
– Regione Calabria
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Presidente della Federazione delle Associazioni di Counseling (Federcounseling),già Presidente del Collegio dei Probiviri; Presidente dell'Associazione Nazionale Counselor Relazionali (ANCORe) dal 2012; componente del Collegio dei Probiviri del Coordinamento Nazionale Pedagogisti ed Educatori (CoNPED); già responsabile provinciale e Presidente del Consiglio Regionale calabrese dell'Associazione Nazionale Pedagogisti (ANPE). Pedagogista, Didatta, Counselor Relazionale Professional Trainer, si occupa di: formazione, crescita personale e organizzazioni. Nel 2018 ha creato il format Counseling &Letteratura.
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